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Promemoria: il mancato ottenimento di un codice LEI (da parte della società o del suo cliente) impedirà alle società di rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dal MiFIR in vigore a partire dal gennaio 2018

Il concetto di “Agente per la registrazione”, introdotto dalla GLEIF, consente alle società di aiutare i propri clienti ad accedere alla rete di organizzazioni emittenti di codici LEI


Autore: Stephan Wolf

  • Data: 2017-04-06
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La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) invita nuovamente gli operatori di mercato che dovranno rispettare le imminenti versioni riviste della Direttiva (MiFID II) e del Regolamento (MiFIR) relativi ai mercati degli strumenti finanziari dell’Unione Europea (UE) a ottenere immediatamente un Identificativo della persona giuridica (LEI). Il mancato ottenimento di un LEI (da parte della società o del suo cliente) entro i tempi previsti impedirà alle società di rispettare gli obblighi di segnalazione in vigore nell’Ue a decorrere dal 3 gennaio 2018. Per snellire ulteriormente l’emissione dei LEI, la GLEIF ha introdotto il concetto di ‘Agente per la registrazione’, che consente alle organizzazioni di aiutare i loro clienti ad accedere alla rete di organizzazioni emittenti di LEI.

MiFID II e MiFIR, che si applicano alle sedi di negoziazione, alle società di investimento e agli intermediari, entreranno in vigore il 3 gennaio 2018. Le legislazioni a recepimento di MiFID e MiFIR configurano l’obbligo di ottenere un codice LEI in capo a un numero significativo di attori che ad oggi non devono sottostare ad alcun obbligo in tal senso. Per quanto riguarda la segnalazione delle operazioni prevista dal MiFIR, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha chiarito che le società di investimento devono richiedere i codici LEI ai propri clienti prima di poter erogare i servizi che farebbero scattare gli obblighi di segnalazione sulle operazioni svolte per conto di tali clienti.

Il concetto di Agente per la registrazione, introdotto dalla GLEIF, aiuta le società di investimento, ad es. banche di maggiori dimensioni, società di intermediazione, compagnie di assicurazione e multinazionali, e i loro clienti a rispettare gli obblighi di segnalazione in generale. L’Agente per la registrazione riveste nel Sistema globale LEI un ruolo direttamente collegato all’organizzazione emittente di codici LEI. Le organizzazioni emittenti di LEI (chiamate anche ‘Local Operating Units’) forniscono servizi di registrazione, rinnovo e di altro tipo, e fungono da interfaccia principale per le persone giuridiche che desiderano richiedere un codice LEI. L’Agente per la registrazione può scegliere di collaborare con una o più organizzazioni emittenti di LEI per riuscire a soddisfare il fabbisogno di servizi LEI dei propri clienti. Le organizzazioni emittenti di LEI sono pronte ad aiutare le persone giuridiche a ottenere un LEI e a collaborare con le aziende interessate a diventare Agenti per la registrazione.

Ciò nonostante, se la richiesta viene rinviata al quarto trimestre del 2017 non possiamo garantire che i LEI verranno emessi in tempo per l’entrata in vigore di MiFID II / MiFIR.

Seguono alcuni possibili compiti assolti da un Agente per la registrazione:

  • Pubblicazione sul proprio sito web di informazioni che consentono a una persona giuridica di richiedere un codice LEI presso un’organizzazione emittente di codici LEI.
  • Gestione delle comunicazioni con la persona giuridica.
  • Elaborazione o ricezione di un pagamento sicuro per l’emissione o il rinnovo di un codice LEI.
  • Fornitura di servizi di raccolta o aggregazione di dati dalle diverse fonti ufficiali. (I dati di riferimento forniti dalla persona giuridica che desidera ottenere un codice LEI vengono validati con una fonte ufficiale locale, ad esempio un Registro nazionale delle imprese, prima dell’emissione di un codice LEI conforme allo standard in materia di codici LEI).
  • Validazione dei dati di riferimento della persona giuridica forniti da una persona giuridica che desidera ottenere un LEI.

Seguono alcuni possibili compiti assolti da un’organizzazione emittente di codici LEI:

  • Emissione del codice LEI in conformità alla norma ISO 17442:2012 insieme ai relativi dati di riferimento della persona giuridica (LE-RD).
  • Upload a GLEIF del nuovo codice LEI e di tutti i dati di riferimento della persona giuridica (LE-RD).
  • Analisi e risposta ai reclami riguardanti i codici LEI o i dati LE-RD trasmessi dalla GLEIF. (Lo strumento centrale dei reclami della GLEIF consente a tutte le parti interessate di facilitare aggiornamenti dei dati associati ai codici LEI. Per maggiori informazioni si rimanda ai ‘Link correlati’ in basso).

Gli Agenti per la registrazione non saranno responsabili dell’emissione dei LEI né avranno accesso a fini editoriali ai rispettivi dati.

Tutti gli obblighi di un’organizzazione emittente di LEI sono specificati nell’Accordo sul livello di servizio ovvero nell’Allegato 6 all’Accordo quadro (v. i ‘link correlati’ sotto). L’Accordo quadro definisce le condizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra la GLEIF e le organizzazioni emittenti di LEI. Sarà sempre l’organizzazione emittente di codici LEI a rimanere completamente responsabile verso la GLEIF dell’adempimento dei propri obblighi.

Per ulteriori informazioni sugli Agenti per la registrazione, contattare RegistrationAgent@gleif.org.

L’adempimento al MiFIR impone alle società di investimento di rinnovare puntualmente il proprio LEI

Come già riportato, l’ESMA ha inoltre confermato alla GLEIF che l’adempimento al MiFIR impone alle società di investimento di rinnovare puntualmente il proprio LEI. Ciò avviene quando i dati di riferimento, ossia le informazioni di dominio pubblico sulle persone giuridiche identificabili mediante un codice LEI, vengono riconvalidati annualmente dall’emittente LEI responsabile incrociandoli con una fonte esterna. Le società di investimento devono quindi assicurarsi che il proprio codice LEI venga rinnovato entro la data riportata nel registro LEI.

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Informazioni sull’autore:

Stephan Wolf è Amministratore delegato della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Nel 2023 è stato eletto membro del Comitato tedesco della Camera di commercio internazionale (ICC). Nel 2021, è stato nominato membro di un nuovo Consiglio consultivo di settore (IAB) a sostegno dell'iniziativa sugli standard digitali (DSI) intrapresa a livello globale dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC). In tale veste, è co-presidente del flusso di lavoro su “Trusted Technology Environment”. Tra gennaio 2017 e giugno 2020, Stephan Wolf è stato co-organizzatore del nuovo Gruppo di consulenza tecnica FinTech del Comitato tecnico 68 dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO TC 68 FinTech TAG). A gennaio 2017 Wolf è stato nominato come uno dei “Top 100 Leaders in Identity” di One World Identity. Ha maturato una solida esperienza nella definizione di operazioni sui dati e strategie globali di implementazione. Nel corso della sua carriera, ha diretto strategie chiave per lo sviluppo di prodotti e attività. Stephan Wolf è stato cofondatore di IS Innovative Software GmbH, società costituita nel 1989, per la quale inizialmente ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato. In seguito, è stato nominato portavoce del consiglio esecutivo di IS Teledata AG, società che è succeduta alla precedente. Dopo l’acquisizione da parte di Interactive Data Corporation, ha rivestito la carica di CTO. Ha conseguito una laurea in Amministrazione d’impresa presso l’Università J. W. Goethe, Francoforte sul Meno.


Tag di questo articolo:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Requisiti della politica, Standard, Regolamentazione, Conformità, MiFID II / MiFIR, Agente per la registrazione