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Notizie sugli Identificativi della persona giuridica: aggiornamento di aprile 2016

La Global Legal Entity Identifier Foundation fornisce una panoramica sugli ultimi sviluppi globali riguardanti l’adozione dell’Identificativo della persona giuridica


Autore: Stephan Wolf

  • Data: 2016-04-29
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GovLoop, una rete di conoscenze rivolta ai governi, ha recentemente affermato che l’Identificativo della persona giuridica (LEI) “promette di trasformare i regolamenti finanziari ovunque nel mondo. Se le autorità normative adottano il codice LEI per la totalità dei loro processi di segnalazione, investitori, agenzie e società finanziarie potranno tutti beneficiarne. Gli investitori saranno in grado di associare istantaneamente determinati dati aperti su una società con molteplici autorità normative. Le agenzie potranno ridurre i costi per l’esecuzione di analisi. Le società saranno capaci di associare la gestione interna dei dati con i processi di segnalazione esterni”.

Per consentire agli stakeholder di seguire agevolmente gli sviluppi globali che riguardano l’implementazione dei codici LEI, la GLEIF fornisce sul suo blog i relativi aggiornamenti. Questo articolo del blog riassume le notizie correlate ai codici LEI e al dibattito sul mercato da febbraio 2016.

Le fonti menzionate in questo blog sono incluse nella sezione ‘link correlati’ di seguito.

La proposta della Commissione europea di posticipare l’entrata in vigore della Direttiva rivista sui mercati degli strumenti finanziari, nota anche come MiFID II, non deve ritardare l’adozione dei codici LEI da parte delle aziende

La Commissione europea ha proposto, in data 10 febbraio 2016, di concedere alle autorità nazionali competenti e agli operatori del mercato un anno supplementare per conformarsi alle norme definite nella Direttiva rivista sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II). Il nuovo termine è stato fissato al 3 gennaio 2018. Secondo l’organo esecutivo dell’Unione europea (UE), “è stato deciso di concedere la proroga per ultimare la complessa infrastruttura tecnica necessaria per il corretto funzionamento del pacchetto MiFID II”.

La direttiva MiFID, che si applica ai mercati degli strumenti finanziari, alle società di investimento e agli intermediari, è stata concepita sulla scia della crisi finanziaria, al fine di creare un mercato finanziario europeo più competitivo e integrato. Si è reso necessario rivedere questo atto legislativo in ragione “degli sviluppi del mercato, che hanno fatto emergere delle lacune in alcuni principi fondamentali”. La direttiva MiFID II, secondo il parere della Commissione europea, mira ad affrontare questi punti deboli, rafforzando e sostituendo le attuali norme europee che disciplinano i mercati degli strumenti finanziari.

Nel suo articolo per DerivSource, dal titolo ‘MiFID Transaction Reporting: Mind the Data Gaps’ (Segnalazione delle operazioni nell’ambito della Direttiva MiFID: attenzione alle lacune in termini di dati), Chris Johnson di HSBC Securities Services analizza la necessità, per le società di investimento, di adottare rapidamente misure al fine di evitare segnalazioni incomplete ai sensi dell’imminente direttiva MiFID II e del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR).

Riguardo ai codici LEI, l’autore dichiara che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha raccomandato di “subordinare l’accesso alle negoziazioni all’ottenimento di un codice LEI: ‘nessun codice LEI, nessuna negoziazione’. La direttiva MiFID II e il regolamento MiFIR prevedono il rilascio di codici LEI per ogni parte coinvolta in un investimento, tra cui entità esecutive, entità richiedenti, acquirenti, venditori, società preposte alla trasmissione degli ordini per conto dell’acquirente e del venditore. Gli emittenti dovranno fornire i rispettivi codici LEI alle sedi di negoziazione e vi sono inoltre degli obblighi di conservazione anche per l’entità che ha inviato l’ordine, il cliente e qualsiasi intermediario non esecutivo. Questo significa che le società di investimento e le sedi di negoziazione devono ottenere i codici LEI da molteplici parti per ogni operazione, memorizzarli nel loro sistema di segnalazione e disporre delle necessarie procedure di conservazione”.

Chris Johnson pone inoltre l’accento sul fatto che “per essere idoneo ai fini della segnalazione, è necessario disporre di un codice LEI ‘attivo’. Per restare ‘attivo’, il codice LEI deve essere rinnovato annualmente dal rispettivo titolare, così come avviene per il bollo delle automobili”.

“Il principio ‘nessun codice LEI, nessuna negoziazione’ introdotto dalla direttiva MiFID induce le aziende a conformarsi, il prima possibile, agli obblighi in termini di dati, poiché le informazioni richieste potrebbero ancora essere assenti. Tra gli interventi che, a rigor di logica, tutte le società di investimento potrebbero adottare immediatamente, vi sono la verifica dei dati attualmente disponibili, per i campi richiesti, ad esempio le informazioni che si riferiscono agli attivi detenuti, alle controparti e ai clienti esistenti, nonché il rilevamento di eventuali lacune negli stessi. Supporre che altri soggetti adottino le misure necessarie per risolvere le carenze normative in termini di dati del mercato rappresenterebbe una strategia ad alto rischio. Per comprendere appieno l’entità del problema, assicurarsi che le loro esigenze abbiano la priorità, nonché per chiudere e risolvere con largo anticipo le lacune di dati per conformarsi agli obblighi di segnalazione, le società possono soltanto condurre adesso delle verifiche sulla disponibilità dei dati e rivolgersi ai propri fornitori e controparti”.

Il Canada armonizza ulteriormente le norme che disciplinano la segnalazione delle operazioni su derivati

Come evidenziato da BLG Borden Ladner Gervais, in data 16 febbraio 2016 i Canadian Securities Administrator (Autorità amministrative canadesi per gli strumenti mobiliari) hanno proposto degli emendamenti allo Strumento multilaterale 96-101 ‘Repertori di dati sulle negoziazioni e segnalazione sui derivati’ e alla politica ad esso associata 96-101CP (congiuntamente, la ‘Norma in materia di repertori di dati sulle negoziazioni’) pubblicati nei precedenti mesi di quest’anno dalle autorità normative per gli strumenti mobiliari di Alberta, Nuovo Brunswick, Terranova e Labrador, Territori del Nord-Ovest, Nuova Scozia, Nunavut, Isola del Principe Edoardo, Saskatchewan e Yukon (congiuntamente, le ‘Giurisdizioni coinvolte’). Nelle province di Manitoba, Ontario e Quebec sono già in vigore simili norme che disciplinano la segnalazione di operazioni su derivati (le ‘Norme esistenti’). La segnalazione di operazioni su derivati nelle Giurisdizioni coinvolte inizia il 29 luglio 2016 per le agenzie di compensazione e gli operatori che negoziano derivati; per gli altri soggetti tenuti a effettuare la segnalazione, il termine è fissato al 1° novembre 2016. Il periodo di consultazione per gli emendamenti proposti è terminato il 17 aprile 2016.

Gli emendamenti proposti “sono sostanzialmente in linea con gli emendamenti applicabili alle Norme esistenti. Relativamente alla provincia della Columbia britannica, ci aspettiamo l’annuncio, entro breve, di emendamenti simili alla Norma in materia di repertori di dati sulle negoziazioni”. Tra le altre cose, gli emendamenti proposti introducono un nuovo obbligo, secondo cui tutte le controparti locali idonee di un’operazione da segnalare sono tenute a ottenere un codice LEI, conformemente agli standard definiti dal Sistema globale LEI. “Inoltre, per le operazioni con controparti che non sono idonee a ricevere un codice LEI, ad esempio un individuo, la controparte tenuta a effettuare la segnalazione e il repertorio di dati sulle negoziazioni designato devono identificare una controparte non idonea utilizzando il medesimo codice alternativo”.

Canada: entrata in vigore di obblighi di segnalazione più rigorosi per i collocamenti privati a partire dal 30 giugno 2016

Come evidenziato da JDSupra Business Advisor, a partire dal 30 giugno 2016, “gli emittenti sono tenuti a segnalare le distribuzioni esenti da prospetto regolate alla suddetta data o in un momento successivo in ogni giurisdizione canadese, tramite il nuovo Modulo armonizzato 45-106F1 (il “Nuovo modulo”), con obblighi di informativa molto più rigorosi. Sempre a decorrere dal 30 giugno 2016, le segnalazioni annuali di distribuzioni esenti da parte dei fondi di investimento saranno effettuate per ogni anno di calendario e non per ogni esercizio fiscale”. Il Nuovo modulo è il frutto di due anni di lavoro da parte dei Canadian Securities Administrator (Autorità amministrative canadesi per gli strumenti mobiliari), al fine di riformare il regime di segnalazione applicabile ai collocamenti privati. “L’obiettivo dichiarato del Nuovo modulo è ridurre i requisiti di conformità per emittenti e sottoscrittori, agevolare una supervisione normativa più efficace del mercato delle distribuzioni esenti, nonché migliorare l’analisi finalizzata allo sviluppo di politiche”. Tuttavia, il Nuovo rapporto introduce degli obblighi di divulgazione molto più rigorosi. Tra le altre cose, sono stati aggiunti al Nuovo modulo i seguenti elementi di identificazione (se applicabili): il codice LEI dell’emittente rilasciato conformemente agli standard definiti dal Sistema globale LEI.

La U.S Securities and Exchange Commission (Commissione per i titoli e la borsa statunitense) concede a determinati organismi di autoregolamentazione l’esenzione da determinati obblighi in materia di registri consolidati delle revisioni

In data 2 marzo 2016 Wolters Kluwer Law & Business ha comunicato che la U.S. Securities and Exchange Commission (Commissione per i titoli e la borsa statunitense) ha accolto la richiesta avanzata dalle 18 borse nazionali registrate e dalla Financial Industry Regulatory Authority (FINRA, Autorità normativa del settore finanziario) “per un’esenzione da determinati obblighi di segnalazione associati allo sviluppo di un registro consolidato delle revisioni”. Il piano applicabile al mercato nazionale dei registri consolidati delle revisioni, depositato presso la SEC il 30 settembre 2014, “prevede che tutti i membri di una borsa o associazione nazionale per gli strumenti mobiliari registrino e segnalino elettronicamente al Repertorio centrale le informazioni su ogni ordine ed evento di rilievo”. La richiesta di esenzione presentata dagli organismi di autoregolamentazione “riguarda le quotazioni per market-maker di opzioni, ID di clienti, ID delle entità preposte alle segnalazioni nell’ambito dei registri consolidati, associazione di esecuzioni a specifiche allocazioni di sotto-conti e granularità della marcatura temporale”. 

“Invece di segnalare gli ID dei clienti al Repertorio centrale alla ricezione o emissione di un ordine, gli organismi di autoregolamentazione hanno proposto un approccio basato sui dati del cliente, in cui sarà richiesto a ogni intermediario/dealer di assegnare un identificativo univoco specifico per le aziende a ogni conto di negoziazione. Gli intermediari/dealer invieranno un insieme iniziale di informazioni al Repertorio centrale per identificare il cliente, che comprenderà il tipo di conto, la data di efficacia, il nome, l’indirizzo, la data di nascita, il codice fiscale o il numero di sicurezza sociale del cliente, il ruolo di tale soggetto nel conto, il codice LEI e, se applicabile, l’ID per gli operatori di grandi dimensioni”.

La U.S. Commodity Futures Trading Commission (Commissione statunitense per la negoziazione di future su materie prime) ha approvato la norma definitiva che revoca determinati obblighi di segnalazione e registrazione per le controparti di trade option

Come evidenziato daLexology, in data 16 marzo 2016 la U.S. Commodity Futures Trading Commission (Commissione statunitense per la negoziazione di future su materie prime) ha approvato la norma definitiva che revoca determinati obblighi di segnalazione e registrazione per le controparti di trade option che non sono né ‘dealer di swap’ né ‘grandi operatori di swap’. Tra le altre cose, la norma definitiva stabilisce che “una controparte diversa da un dealer/grande operatore di swap che stipula una trade option non è più tenuta a: (i) segnalare l’opzione nel Modulo TO; (ii) informare la CFTC dopo aver stipulato opzioni per un valore nozionale aggregato superiore a US$ 1 miliardo; o (iii) conformarsi a qualsiasi obbligo di registrazione (eccetto l’ottenimento e il rilascio di un codice LEI per ogni controparte che rientra nella definizione di dealer/grande operatore di swap)”. La norma definitiva è entrata in vigore il 21 marzo 2016.

La CFTC ha dichiarato che questa azione si rivolge “agli utenti finali nel settore commerciale, operatori non responsabili della crisi finanziaria, aspetto quest’ultimo che dovremmo sempre tenere a mente, e che fanno affidamento sui mercati dei derivati per mitigare il rischio. Le trade option sono un tipo di opzione sulle materie prime utilizzate principalmente nei settori agricolo, energetico e industriale”. La CFTC “ha ultimato alcuni emendamenti alle norme esistenti per distinguere le trade option dagli swap, strumenti che sono stati oggetto delle riforme Dodd-Frank. Queste modifiche ridurranno gli oneri che gravano su tali operatori, consentendo loro di gestire in modo più efficace il rischio commerciale”.

Il Gruppo consultivo regionale per il Medio Oriente e il Nord Africa del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) discute le riforme normative

Come evidenziato da MondoVisione, in data 25 aprile 2016 “l’Agenzia monetaria dell’Arabia Saudita ha ospitato, a Riyadh, Arabia Saudita, la nona riunione del Gruppo consultivo regionale per il Medio Oriente e il Nord Africa (Regional Consultative Group for the Middle East and North Africa, RCG MENA) del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB). L’incontro del gruppo RCG MENA si è aperto con un esame delle priorità in termini di politica e del piano d’azione definiti dall’FSB per il 2016. Tra le attuali priorità dell’FSB si annoverano: promuovere la piena implementazione delle riforme concordate e ultimare la definizione delle riforme post-crisi residue che, tra i vari obiettivi, mirano a creare istituzioni finanziarie più solide, risolvendo il problema che vede la presenza di società troppo grandi per fallire e rendendo il mercato dei derivati più sicuro. Inoltre, l’FSB sta monitorando e affrontando nuovi punti deboli e rischi finanziari, come quelli associati alla finanza basata sul mercato, alla condotta scorretta delle entità, all’innovazione delle tecnologie finanziarie e ai rischi finanziari associati al clima”.

“I membri del gruppo hanno concluso che la stabilità finanziaria potrebbe beneficiare sia dell’inclusione finanziaria che di una protezione efficace dei consumatori, e che l’istruzione in materia finanziaria svolge un ruolo importante in questo processo. Nel corso della riunione sono state condivise le esperienze di Arabia Saudita e Libano”. La riunione si è conclusa “con una discussione sulla struttura e la governance del sistema LEI, nonché sul suo ruolo per sostenere le autorità e gli operatori del mercato nel processo di identificazione e gestione dei rischi finanziari”.

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Informazioni sull’autore:

Stephan Wolf è Amministratore delegato della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Nel 2023 è stato eletto membro del Comitato tedesco della Camera di commercio internazionale (ICC). Nel 2021, è stato nominato membro di un nuovo Consiglio consultivo di settore (IAB) a sostegno dell'iniziativa sugli standard digitali (DSI) intrapresa a livello globale dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC). In tale veste, è co-presidente del flusso di lavoro su “Trusted Technology Environment”. Tra gennaio 2017 e giugno 2020, Stephan Wolf è stato co-organizzatore del nuovo Gruppo di consulenza tecnica FinTech del Comitato tecnico 68 dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO TC 68 FinTech TAG). A gennaio 2017 Wolf è stato nominato come uno dei “Top 100 Leaders in Identity” di One World Identity. Ha maturato una solida esperienza nella definizione di operazioni sui dati e strategie globali di implementazione. Nel corso della sua carriera, ha diretto strategie chiave per lo sviluppo di prodotti e attività. Stephan Wolf è stato cofondatore di IS Innovative Software GmbH, società costituita nel 1989, per la quale inizialmente ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato. In seguito, è stato nominato portavoce del consiglio esecutivo di IS Teledata AG, società che è succeduta alla precedente. Dopo l’acquisizione da parte di Interactive Data Corporation, ha rivestito la carica di CTO. Ha conseguito una laurea in Amministrazione d’impresa presso l’Università J. W. Goethe, Francoforte sul Meno.


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