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Notizie sugli Identificativi della persona giuridica: Aggiornamento di ottobre 2016

La Global Legal Entity Identifier Foundation presenta una rassegna degli ultimi sviluppi globali riguardanti l’adozione degli Identificativi della persona giuridica (LEI)


Autore: Stephan Wolf

  • Data: 2016-10-27
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Secondo un rapporto recentemente pubblicato da Thomson Reuters, intitolato ‘How Financial Institutions are Leveraging the Data Commonalities Across Regulations: The Case for a Harmonized Approach to Regulatory Compliance’ (Modalità in cui gli istituti finanziari stanno sfruttando la comunanza dei dati tra i regolamenti: i motivi di un approccio armonizzato alla conformità normativa), “nei prossimi due anni l’88% degli istituti finanziari collaborerà strategicamente con le diverse agenzie di regolamentazione” (come affermato dall'azienda in un comunicato stampa correlato).

Gli istituti finanziari stanno riconoscendo i vantaggi degli approcci armonizzati alla gestione dei dati, che consentono loro di sfruttare le comunanze di dati esistenti tra i diversi regolamenti globali. Gli intervistati hanno individuato come vantaggio principale la coerenza dei dati in tutta l’impresa (79%), seguito da efficienze organizzative (63%), risparmi sui costi (50%) e riduzione delle fonti di dati utilizzate (44%). Questi risultati sottolineano una variazione della mentalità di importanti istituti finanziari relativamente alla gestione normativa dei dati. (…) Considerati i numerosi regolamenti che richiedono insiemi di dati simili o complementari, le aziende stanno rivalutando le esistenti informazioni normative e le disposizioni relative al flusso di lavoro, nell'ottica di un consolidamento del contenuto attuale e dello sviluppo di un approccio più armonizzato.” Tra gli altri risultati, il rapporto evidenzia come i “tipi di dati che sembrano offrire il miglior rendimento dell'impegno profuso, in base al loro livello di comunanza tra i regolamenti, sono gli identificativi (come gli Identificativi della persona giuridica) e gli strumenti di classificazione, seguiti dai rating creditizi e dai dati sui prezzi.”

Per consentire ai soggetti interessati di seguire gli sviluppi globali di rilievo per l’introduzione degli Identificativi della persona giuridica (LEI), la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) pubblica i relativi aggiornamenti sul Blog della GLEIF. Questo post sintetizza le notizie sui LEI a partire da agosto 2016.

Le fonti citate in questo blog sono indicate nei ‘Link correlati’ forniti di seguito.

Canada: Tutte le controparti locali che hanno diritto ad ottenere un codice LEI devono riceverlo prima di eseguire una transazione in un derivato da segnalare.

Come segnalato da Mondaq, il 29 settembre 2016, le “autorità di regolamentazione dei valori mobiliari di Alberta, Columbia britannica, Nuovo Brunswick, Terranova e Labrador, Territori del Nord-Ovest, Nuova Scozia, Nunavut, Isola del Principe Edoardo, Saskatchewan e Yukon (i territori partecipanti) hanno pubblicato la Nota multilaterale 91-305 del personale CSA [Canadian Securities Administrators, Amministratori canadesi di titoli]. Questa Nota risponde a dubbi specifici relativi all’interpretazione di alcuni aspetti della determinazione dei prodotti e delle norme in materia di segnalazione di transazioni (e relative politiche complementari).” Tutte le controparti locali che hanno diritto ad ottenere un codice LEI devono riceverlo prima di eseguire una transazione in un derivato da segnalare. “Se una controparte è una persona fisica o non ha diritto a ricevere un codice LEI, la controparte segnalante deve individuare tale parte con un identificativo unico alternativo quando trasmette il rapporto al repertorio di dati sulle negoziazioni. I territori partecipanti hanno pubblicato un’esenzione sotto forma di Ordinanza generale 96-501 “Relief from Certain Derivatives Reporting Requirements” (Esonero da alcuni requisiti di segnalazione di transazioni su derivati). Salvo qualora sia prevista una deroga (...), se una controparte segnalante non fornisce il codice LEI della controparte, verrà considerata come se violasse le norme in materia di segnalazione di transazioni. Le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari indicano che continueranno a monitorare gli sviluppi relativi all’impiego di codici LEI e possono valutare la concessione di ulteriori esoneri, requisiti o restrizioni sulle transazioni.”

UE: Opinione della Banca centrale europea sulle proposte di modifica dei regolamenti concernenti i fondi europei per il venture capital e i fondi europei per l’imprenditoria sociale; i gestori di tali fondi dovrebbero essere obbligati a utilizzare il LEI

Il 14 luglio 2016, la Commissione europea (la Commissione) ha annunciato le sue proposte di modifica dei regolamenti sui fondi europei per il venture capital (EuVECA) e sui fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF). Secondo il relativo comunicato stampa della Commissione, la “proposta mira a stimolare gli investimenti in capitale di rischio e progetti sociali e a rendere più semplice l'investimento in piccole e medie imprese innovative. In particolare la Commissione propone di aprire le denominazioni EuVECA e EuSEF ai gestori di fondi di tutte le dimensioni e di ampliare la gamma delle imprese nelle quali è possibile investire. La Commissione mira anche a semplificare e rendere meno costosa la commercializzazione transfrontaliera degli EuVECA e EuSEF con il divieto esplicito di imporre il pagamento di diritti a livello di Stati membri e con lo snellimento delle procedure di registrazione.”

La Commissione ha aggiunto che queste correzioni fanno parte di una serie di misure prese per stimolare il capitale di rischio in Europa e comprendenti il ricorso al sostegno finanziario dell’Unione europea (UE) “per attirare capitale dai principali investitori istituzionali tramite un fondo di fondi paneuropei per il venture capital, nonché per promuovere le migliori prassi negli incentivi fiscali nazionali per il capitale di rischio, allo scopo di favorire gli investimenti nelle PMI e nelle start-up.” Queste misure s'iscrivono nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, volto a sbloccare gli investimenti basati sul mercato aumentando e diversificando in Europa le fonti di finanziamento per le imprese e i progetti a lungo termine. La proposta si ricollega anche al piano di investimenti per l’Europa, che delinea una strategia globale per ovviare a quella carenza di finanziamenti che frena le potenzialità di crescita dell’Europa e la sua capacità di creare occupazione per i propri cittadini.”

Il 12 settembre 2016, la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato il proprio parere su questa proposta legislativa. La BCE è competente a fornire un parere in base alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’UE, poiché il Regolamento proposto contiene disposizioni riguardanti i compiti del Sistema europeo di banche centrali per l'implementazione della politica monetaria e il contributo alla regolare condotta delle politiche perseguite dalle autorità competenti relativamente alla stabilità del sistema finanziario.

Nel suo parere, la Bce ribadisce di sostenere con forza l'uso degli standard concordati a livello internazionale, come il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e il codice LEI “come identificativi univoci per soddisfare gli obblighi di segnalazione nei mercati mobiliari”. Al fine di consentire la distribuzione automatica delle informazioni standardizzate, concernenti i pertinenti fondi di capitale di rischio e i fondi per l’imprenditoria sociale, a tutte le parti interessate nei mercati dei capitali, i gestori di tali fondi dovrebbero essere tenuti a usare il codice LEI “come identificativo esclusivo per individuare se stessi e i fondi qualificati che intendono gestire”, nonché l’ISIN per identificare le quote o le azioni di tali fondi.

Con questo parere, la BCE afferma inoltre che il “requisito obbligatorio, da essa proposto, per segnalare i codici ISIN e LEI globale, dovrà applicarsi a tutti i mercati finanziari e non esclusivamente a segmenti di mercato specifici. Tale applicazione garantirà la disponibilità a tutte le parti interessate di una serie di informazioni minime standardizzate riguardanti le principali funzioni di tutti gli istituti, prodotti e transazioni sui mercati finanziari. Di conseguenza la BCE ritiene che, ove opportuno e nella misura del possibile, altre modifiche legislative che sostengano l’UMC debbano imporre la segnalazione obbligatoria di identificativi univoci. Si aprirebbe così la strada all’instaurazione di procedure automatiche di elaborazione dei dati, che faciliterebbero la distribuzione delle informazioni standardizzate a tutte le parti interessate nei mercati dei capitali.”

La proposta di un Regolamento che modifichi il Regolamento (UE) n. 345/2013 sui fondi europei per il venture capital (EuVECA) e il Regolamento (UE) n. 346/2013 sui fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) rimane all’esame del legislatore dell'UE.

UE: La Commissione europea adotta norme tecniche che descrivere in dettaglio la segnalazione degli obblighi relativi alle transazioni ai sensi del MiFIR: le imprese devono assicurare di essere identificate mediante i codici LEI convalidati, emessi e debitamente rinnovati.

Come segnalato da JD Supra Business Advisor il 26 agosto 2016, la “Commissione europea ha adottato un regolamento delegato sotto forma di norme tecniche di regolamentazione che integrano il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR). A partire dal 3 gennaio 2018 il MiFIR imporrà alle società di intermediazione mobiliare di comunicare, al proprio organo nazionale di regolamentazione, i dettagli completi e precisi delle transazioni in strumenti finanziari, entro e non oltre la chiusura del giorno lavorativo successivo. Tra gli scopi dell’obbligo di informazione si segnala la possibilità, per gli organi nazionali di regolamentazione, di assumere la vigilanza del mercato, incluso il monitoraggio degli abusi di mercato.”

Per ottemperare all’obbligo di informazione, le imprese dovranno identificarsi mediante il rispettivo codice LEI, identificare il loro cliente tramite il rispettivo LEI, identificare tutte le persone indicate nel rapporto (usando formati specifici previsti dalle norme tecniche di regolamentazione adottate), nonché identificare tutte le persone o tutti gli algoritmi che hanno preso la decisione di investimento. Un rapporto sulla transazione deve includere le informazioni su ogni variazione di posizione di un’impresa o del suo cliente e contrassegnare le vendite allo scoperto. Come specificato dalle norme tecniche di regolamentazione: “Al fine di assicurare l'identificazione certa ed efficiente delle società di intermediazione mobiliare responsabili dell’esecuzione delle transazioni, tali imprese dovranno assicurare di essere identificate nel rapporto delle transazioni inviato ai sensi del loro obbligo di informazione della transazione, usando codici LEI convalidati, emessi e debitamente rinnovati.”

Per informazioni dettagliate sul rinnovo dei LEI, consultare il post pubblicato sul blog della GLEIF intitolato ‘Data Quality and Risk Management: The Importance of Timely Renewal of Legal Entity Identifiers’ (Qualità dei dati e gestione del rischio: l'importanza del rinnovo tempestivo degli Identificativi della persona giuridica; cfr. ‘Link correlati’ in basso).

Irlanda: Raccomandazioni della Banca centrale d’Irlanda per la dichiarazione di conformità prevista dall’EMIR: una controparte deve assicurarsi di condividere i dettagli del proprio LEI con le controparti delle negoziazioni e tutti i delegati segnalanti

Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) è entrato in vigore il 16 agosto 2012 e ha introdotto i requisiti mirati al miglioramento della trasparenza dei mercati dei derivati over the counter (OTC) e alla riduzione dei rischi associati a tali mercati. Come segnalato il 20 ottobre 2016 da Lexology, la “Banca centrale ha pubblicato una lettera al settore, che contiene raccomandazioni sulle modalità di miglioramento della conformità delle imprese all’EMIR, al fine di assicurare la segnalazione completa, precisa e tempestiva delle negoziazioni in derivati. Tutte le controparti dovrebbero prendere in considerazione queste raccomandazioni, incluse in particolare quelle necessarie per redigere una dichiarazione di conformità EMIR Regulatory Return (ERR) e apportare tutte le modifiche necessarie ai loro processi e alle loro procedure di segnalazione delle negoziazioni.” (…) Nelle sue raccomandazioni la Banca centrale affronta quattro aspetti, nella fattispecie la segnalazione delegata, la completezza e la precisione della segnalazione delle negoziazioni, i codici LEI e l’identificativo unico delle operazioni (Unique Trade Identifier, UTI). “Una controparte deve assicurarsi di condividere i dettagli del proprio LEI con le controparti delle negoziazioni e tutti i delegati segnalanti. Tutte le revisioni del repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbero confermare che la controparte è correttamente identificata dal suo LEI. Le controparti dovrebbero garantire il rinnovo annuale dei LEI e un organismo che fornisce servizi di segnalazione delegata dovrebbe monitorare le date di rinnovo dei LEI dei suoi clienti e comunicarle tempestivamente.”

Lussemburgo: Dal 1º gennaio 2017 la Borsa di Lussemburgo accetterà i LEI come identificativo esclusivo per gli emittenti

Come segnalato da Arendt, il 28 settembre 2016, la Borsa di Lussemburgo come operatore del meccanismo ufficialmente stabilito in Lussemburgo, ha annunciato che, a partire dal 1º gennaio 2017, accetterà i LEI come identificativi esclusivi per gli emittenti. “Questo annuncio è stato effettuato dopo la pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2016/1437 del 19 maggio 2016 che integra la Direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e successive modifiche (la ‘Direttiva sulla trasparenza’). La modifica annunciata si tradurrà nell'obbligo di ottenere entro fine anno un codice LEI per tutti gli emittenti il cui Stato membro d’origine è il Lussemburgo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i della Direttiva sulla trasparenza. (…) Si consiglia agli emittenti costituiti fuori dal Lussemburgo ma che hanno tuttavia scelto il Lussemburgo come Stato membro d’origine, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i della Direttiva sulla trasparenza, di informarsi nella giurisdizione di costituzione sulle modalità pratiche per ottenere un codice LEI.”

USA: Una società di investimento che comunica il proprio ammodernamento decide di utilizzare i codici LEI

Il 13 ottobre 2016 Mondovisione ha pubblicato una dichiarazione di Kara M. Stein, membro della Securities and Exchange Commission (SEC o Commissione) statunitense sull’ammodernamento della segnalazione delle società di investimento. Come commentato dal commissario Stein: “Negli ultimi vent'anni i fondi d'investimento sono diventati fondamentali nei piani finanziari di milioni di cittadini statunitensi, che affidano i loro risparmi a tali fondi nell'ottica di prepararsi per la pensione, pagare l’istruzione universitaria, acquistare un’abitazione e conseguire altri importanti obiettivi finanziari. I nuovi dati che chiediamo consentiranno alla Commissione di monitorare meglio la crescita, le tendenze, i modelli e le attività di questi fondi nonché di fornire informazioni più utili agli investitori al momento di prendere importanti decisioni d’investimento.”

“Per prima cosa, i nuovi moduli che usiamo oggi ammoderneranno il modo in cui i fondi forniscono informazioni sui portafogli e sul censimento sia alla Commissione che al pubblico. In secondo luogo, l’attuale regolamentazione richiederà l'invio più frequente di ulteriori segnalazioni alla Commissione. In particolare i fondi dovranno fornire nuove informazioni fondamentali sui derivati, sugli ETF e sulle misure del rischio. Considerata la maggior complessità e rapidità di reazione dei mercati, queste modifiche costituiscono un importante passo verso il miglioramento della valutazione e del monitoraggio. Dovrebbe consentire alla Commissione di seguire più da vicino le tendenze emergenti e i rispettivi rischi, a tutto vantaggio degli investitori.”

“Forse uno degli aspetti più importanti della regolamentazione attuale è il modo in cui chiediamo ai fondi registrati di fornire le segnalazioni. I fondi invieranno i nuovi moduli in una formato XML strutturato. Questo significa che, mentre le informazioni possono essere letto da una persona, possono essere anche facilmente elaborate da computer per l’analisi. L'attuale regolamentazione incide anche sull’uso dell’identificativo della persona giuridica altresì detto LEI. Il LEI è uno strumento per identificare in modo esclusivo gli operatori del mercato finanziario tra i rapporti e i mercati. Considerate le migliaia di fondi registrati e le migliaia di miliardi di dollari investiti, il LEI consentirà di migliorare sia l'identificazione dei fondi che l'analisi. Un impiego più ampio dei dati strutturati e dei LEI consentirà agli operatori di mercato, alla Commissione e ad altre autorità di regolamentazione di sfruttare al massimo le risorse limitate e di comprendere meglio i dati segnalati. Per questi motivi sono lieto di sostenere l’adozione della segnalazione ammodernata e migliorata.

Il FMI e l’FSB pubblicano il primo rapporto sullo stato di avanzamento della seconda fase dell’iniziativa del G20 in tema di dati incompleti: l’ampliamento della copertura dei LEI sarà fondamentale per assicurare il conseguimento di tutti i vantaggi relativi alla disponibilità di un identificativo universale

Il primo rapporto, preparato dal personale del Fondo monetario internazionale (FMI) e dal segretariato del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), sullo stato di avanzamento della seconda fase dell’iniziativa del Gruppo dei 20 (G20) in tema di dati incompleti (DGI-2), è stato pubblicato nel settembre 2016.

Come indicato nel rapporto, l’“obiettivo principale del DGI-2 è d’implementare la raccolta e diffusione periodica di statistiche affidabili e tempestive per la definizione di politiche. Le sue venti raccomandazioni sono raggruppate in tre tematiche principali: (1) monitoraggio del rischio nel settore finanziario, (2) vulnerabilità, interconnessioni ed effetti di contagio, (3) condivisione dei dati e comunicazione di statistiche ufficiali. Il DGI-2 mantiene la continuità con le raccomandazioni del DGI-1, definendo al contempo obiettivi più specifici con l’intenzione delle economie del G20 di compilare e divulgare insiemi di dati minimi comuni per tali raccomandazioni. Inoltre il DGI-2 comprende nuove raccomandazioni che tengono conto delle mutate esigenze degli utenti Inoltre il DGI-2 si prefigge di consolidare le sinergie con altre iniziative globali pertinenti.”

Secondo il rapporto il lavoro sul LEI “potrebbe anche contribuire alla regolarità e alla qualità di numerosi insiemi di dati che rientrano nell’ambito del DGI-2. Un ulteriore ampliamento della copertura dei LEI sarà fondamentale per assicurare il conseguimento di tutti i vantaggi relativi alla disponibilità di un identificativo universale.”

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Informazioni sull’autore:

Stephan Wolf è stato Amministratore delegato della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) dal 2014 al 2024. Da marzo 2024 ha guidato il Consiglio consultivo di settore (IAB) a sostegno dell'iniziativa sugli standard digitali, la piattaforma globale per l'allineamento, l'adozione e la partecipazione agli standard commerciali digitali, della Camera di commercio internazionale (ICC). Prima di essere nominato Presidente, ha ricoperto la carica di vicepresidente dello IAB dal 2023. Nello stesso anno è stato eletto nel consiglio di amministrazione della Camera di commercio internazionale (ICC) della Germania.

Tra gennaio 2017 e giugno 2020, Stephan Wolf è stato co-organizzatore del nuovo Gruppo di consulenza tecnica FinTech del Comitato tecnico 68 dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO TC 68 FinTech TAG). A gennaio 2017 Wolf è stato nominato come uno dei “Top 100 Leaders in Identity” di One World Identity. Ha maturato una solida esperienza nella definizione di operazioni sui dati e strategie globali di implementazione. Nel corso della sua carriera, ha diretto strategie chiave per lo sviluppo di prodotti e attività. Stephan Wolf è stato cofondatore di IS Innovative Software GmbH, società costituita nel 1989, per la quale inizialmente ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato. In seguito, è stato nominato portavoce del consiglio esecutivo di IS Teledata AG, società che è succeduta alla precedente. Dopo l’acquisizione da parte di Interactive Data Corporation, ha rivestito la carica di CTO. Ha conseguito una laurea in Amministrazione d'impresa presso l'Università J. W. Goethe, Francoforte sul Meno.


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