La Banca centrale europea propone di estendere l’utilizzo degli Identificativi delle persone giuridiche con una revisione delle norme applicabili ai prospetti nell’Unione europea
La Banca centrale europea ha pubblicato il suo parere sulla proposta, avanzata dalla Commissione europea, per un ‘Regolamento sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari’
Autore: Stephan Wolf
Data: 2016-03-18
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La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato, in data 17 marzo 2016, il suo parere in merito al progetto di ‘Regolamento sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari’ dell’Unione europea (UE). In tale parere, la BCE afferma: “L’obiettivo del regolamento proposto è garantire la protezione degli investitori e l’efficienza dei mercati, valorizzando al contempo il mercato unico dei capitali. A tal fine, le informazioni rese disponibili agli investitori devono essere ‘esaustive e obiettive’, nonché essere presentate in ‘una forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile’. Queste informazioni devono includere degli identificativi univoci sia per lo strumento finanziario che per l’emittente. Come affermato in precedenti occasioni, la BCE sostiene con decisione l’utilizzo di standard concordati a livello internazionale, ad esempio il codice ISIN [Codice internazionale di identificazione dei titoli] e il codice LEI [Identificativo della persona giuridica] globale. L’identificazione univoca di emittenti, offerenti, garanti e strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati è efficace soltanto in presenza di standard internazionali quali il codice LEI globale e il codice ISIN”.
Questo articolo del blog illustra gli specifici emendamenti proposti dalla BCE alle nuove norme UE previste in materia di prospetti. Ai sensi di tali emendamenti sarà “obbligatorio indicare il codice LEI globale nei prospetti o nei documenti di registrazione per gli strumenti finanziari contemplati nel regolamento proposto”; gli emendamenti definiscono pertanto dei requisiti obbligatori per includere i codici LEI di emittente, offerente e garante in un prospetto.
La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) accoglie con favore gli emendamenti avanzati dalla BCE riguardo al progetto di nuove norme UE in materia di prospetti, nei quali i codici LEI si prefigurano come un elemento chiave per aumentare la trasparenza e ridurre il rischio. La GLEIF e le organizzazioni che emettono codici LEI sue partner sono pronte a gestire l’emissione di codici LEI per sostenere tale iniziativa.
Le fonti menzionate in questo blog sono incluse nella sezione ‘link correlati’ di seguito.
Sintesi: la Commissione europea propone di rivedere le norme UE in materia di prospetti
La Commissione europea ha presentato, in data 30 novembre 2015, la sua proposta per un ‘Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [della UE] sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari’.
L’organo esecutivo della UE ha dichiarato che la revisione proposta delle norme in materia di prospetti “consentirà agli investitori di prendere decisioni di investimento ponderate, semplificherà le norme applicabili alle società che desiderano emettere azioni o titoli di debito e favorirà gli investimenti transfrontalieri nel Mercato unico [della UE]. (…) Il prospetto è un documento legale nel quale viene descritta la società, unitamente alle sue principali attività, le sue finanze e il suo azionariato. Il prospetto riunisce le informazioni che un investitore ha bisogno di consultare prima di decidere se investire nella società”.
La BCE si è dichiarata favorevole a estendere l’utilizzo del codice LEI “rendendo obbligatoria l’indicazione di tale codice globale nei prospetti o nei documenti di registrazione per gli strumenti finanziari” contemplati nelle nuove norme proposte in materia di prospetti
Nel suo parere in merito al ‘Regolamento sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari’, la BCE “sostiene l’utilizzo del sistema globale LEI, così come approvato dall’Autorità bancaria europea (ABE) e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con modalità che siano in linea con le raccomandazioni [su un Identificativo della persona giuridica per i mercati finanziari] del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB). Il codice LEI globale permette di identificare in modo univoco emittenti, offerenti e garanti dello strumento finanziario, fornendo pertanto informazioni chiave all’investitore. Inoltre, l’utilizzo del codice LEI globale, con particolare riguardo all’identificazione di persone giuridiche e strutture, è in rapida crescita e, pertanto, la BCE si è dichiarata favorevole a estendere il suo utilizzo rendendo obbligatoria l’indicazione di tale codice nei prospetti o nei documenti di registrazione per gli strumenti finanziari contemplati nel regolamento proposto. La BCE ritiene che sia necessario prevedere l’obbligo di comunicare il codice ISIN e il codice LEI sia nel regolamento proposto sia in qualunque altro atto delegato della Commissione teso a implementare tale regolamento, che quest’ultima è tenuta ad adottare per specificare il formato dei prospetti”.
Nell’Allegato al suo parere, la BCE fornisce proposte non definitive al riguardo, ossia dei suggerimenti su come modificare il testo legale del progetto di Regolamento presentato dalla Commissione europea. Nello specifico, la BCE propone di modificare le seguenti disposizioni nel progetto di testo legislativo (i termini barrati indicano delle eliminazioni, i termini in grassetto indicano il nuovo testo formulato dalla BCE).
Articolo 7 (5), primo comma:
‘5. L’introduzione del riepilogo deve contenere:
(a) il nome degli strumenti finanziari;
(b) l’identità e le informazioni di contatto dell’emittente;compreso il suo identificativo della persona giuridica (LEI);
(c) l’identità e le informazioni di contatto dell’offerente, compreso il suo codice LEI se è una persona giuridica, oppure del soggetto che richiede di essere ammesso;
(d) l’identità e le informazioni di contatto dell’autorità nazionale competente e la data del documento. […]’;
Questo emendamento stabilisce l’obbligo di includere in un prospetto sia il codice LEI dell’emittente che quello dell’offerente.
Articolo 7 (6) (a), primo trattino:
‘(a) nella sottosezione dal titolo “Chi è l’emittente degli strumenti finanziari?”, una breve descrizione dell’emittente, contenente almeno le seguenti informazioni:
- il domicilio e la forma giuridica, la legislazione ai sensi della quale opera, il Paese in cui è stato costituito,e il codice LEI;’
Questo emendamento stabilisce l’obbligo di includere in un prospetto il codice LEI dell’emittente.
Articolo 7 (7) (c)
‘(c) nella sottosezione dal titolo “Agli strumenti finanziari è associata una garanzia?”, una breve descrizione della natura e dell’ambito della garanzia, se presente, nonché una breve descrizione del garante, compreso il suo codice LEI.’
Questo emendamento stabilisce l’obbligo di includere in un prospetto il codice LEI del garante.
Articolo 20 (6)
‘Al più tardi entro l’inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari interessati, l’ESMA deve pubblicare tutti i prospetti ricevuti dalle autorità competenti sul suo sito Web compresi, conformemente all’Articolo 24, eventuali integrazioni al riguardo, termini definitivi e traduzioni correlate laddove applicabili, nonché le informazioni sugli Stati membri ospitanti nei quali sono divulgati i prospetti. La pubblicazione deve essere affiancata da un meccanismo di archiviazione con accesso gratuito da parte del pubblico e da una funzione di ricerca~~~~. Le informazioni chiave contenute nei prospetti, quali il codice ISIN, che identifica gli strumenti finanziari, e il codice LEI, che identifica emittenti, offerenti e garanti, devono essere in formato leggibile dal computer, metadati compresi.’
Obiettivo di questo emendamento è garantire che l’ESMA realizzi un meccanismo centralizzato di archiviazione online dotato di una funzione di ricerca dei prospetti in PDF e che consenta inoltre di leggere al computer, tramite i metadati, le principali informazioni contenute in tali documenti. Per farlo, è necessario che determinati campi nel file del prospetto siano direttamente leggibili dal computer, in modo che l’ESMA o terzi possano creare un database contenente tali informazioni chiave in un formato scaricabile in massa. Tra i principali attributi che devono essere leggibili dal computer tramite metadati vi sono: l’identificazione di strumenti finanziari (tramite il codice ISIN) ed emittenti, offerenti e garanti (tramite il codice LEI), nonché ulteriori attributi indispensabili per garantire l’accesso effettivo, da parte degli investitori, a dati attendibili che possano essere utilizzati e analizzati in modo tempestivo ed efficiente.
Prossime fasi
Il progetto di ‘Regolamento sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari’ proposto dalla Commissione europea è attualmente in fase di riesame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della UE, organo quest’ultimo che rappresenta gli Stati membri. Ciascuno di questi organi prepara degli emendamenti proposti al testo legale presentato dalla Commissione al fine di concordare, nelle fasi successive del processo legislativo, una versione definitiva che porti infine all’adozione di questa nuova legge europea. La decisione riguardo a se introdurre nella versione definitiva del Regolamento gli emendamenti al testo legale proposti dalla BCE sull’utilizzo del codice LEI compete, pertanto, al Parlamento europeo e al Consiglio della UE.
Informazioni di carattere generale: il processo legislativo della UE
Alla Commissione europea spetta il diritto di iniziativa e la facoltà di proporre delle leggi che dovranno essere adottate dai colegislatori della UE, ossia Parlamento europeo e Consiglio. (Il Consiglio della UE è l’istituzione europea composta dai rappresentanti di governo degli Stati membri, ossia i ministri di ciascuno Stato membro della UE con responsabilità per uno specifico ambito di politica). La grande maggioranza delle leggi europee è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio della UE, organo quest’ultimo che rappresenta gli Stati membri, ai sensi della cosiddetta procedura legislativa ordinaria. In linea con questa procedura legislativa, al Parlamento europeo e al Consiglio della UE sono conferiti uguali poteri in numerosi ambiti.
Conformemente alle disposizioni pertinenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la BCE è chiamata a fornire un parere sulle proposte legislative della UE che si ripercuotono sulle responsabilità del Sistema europeo di Banche centrali, tra cui l’implementazione di politiche monetarie e la corretta esecuzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità e volte a garantire la stabilità del sistema finanziario.
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Stephan Wolf è stato Amministratore delegato della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) dal 2014 al 2024. Da marzo 2024 ha guidato il Consiglio consultivo di settore (IAB) a sostegno dell'iniziativa sugli standard digitali, la piattaforma globale per l'allineamento, l'adozione e la partecipazione agli standard commerciali digitali, della Camera di commercio internazionale (ICC). Prima di essere nominato Presidente, ha ricoperto la carica di vicepresidente dello IAB dal 2023. Nello stesso anno è stato eletto nel consiglio di amministrazione della Camera di commercio internazionale (ICC) della Germania.
Tra gennaio 2017 e giugno 2020, Stephan Wolf è stato co-organizzatore del nuovo Gruppo di consulenza tecnica FinTech del Comitato tecnico 68 dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO TC 68 FinTech TAG). A gennaio 2017 Wolf è stato nominato come uno dei “Top 100 Leaders in Identity” di One World Identity. Ha maturato una solida esperienza nella definizione di operazioni sui dati e strategie globali di implementazione. Nel corso della sua carriera, ha diretto strategie chiave per lo sviluppo di prodotti e attività. Stephan Wolf è stato cofondatore di IS Innovative Software GmbH, società costituita nel 1989, per la quale inizialmente ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato. In seguito, è stato nominato portavoce del consiglio esecutivo di IS Teledata AG, società che è succeduta alla precedente. Dopo l’acquisizione da parte di Interactive Data Corporation, ha rivestito la carica di CTO. Ha conseguito una laurea in Amministrazione d'impresa presso l'Università J. W. Goethe, Francoforte sul Meno.