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Non c’è tempo da perdere: il concetto di ‘Agente per la registrazione’, introdotto dalla GLEIF, aiuta le aziende a rispettare gli obblighi di segnalazione previsti da MiFID II / MiFIR e validi da gennaio 2018

Un Agente per la registrazione aiuta le persone giuridiche ad accedere alla rete di organizzazioni emittenti di codici LEI, responsabili di procedere all’emissione dei LEI e i servizi correlati


Autore: Stephan Wolf

  • Data: 2017-01-10
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La Direttiva rivista (MiFID II) e il Regolamento rivisto (MiFIR) dell’Unione Europea sui mercati degli strumenti finanziari, che disciplinano i mercati degli strumenti finanziari, le società di investimento e gli intermediari, allargheranno fortemente il campo di applicazione dell’obbligo di adozione dell’Identificativo della persona giuridica (LEI). MiFID II e MiFIR, insieme ai relativi atti delegati della Commissione Europea e agli standard tecnici di regolamentazione e attuazione, saranno validi dal 3 gennaio 2018.

Questa iniziativa legislativa impone di ottenere un LEI a centinaia di migliaia di operatori finora non soggetti a tale obbligo. La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) sottolinea l’urgente necessità di ottenere un LEI il prima possibile per gli operatori di mercato interessati al fine di evitare i rischi derivanti da un ritardo nel processo. Quanto più a lungo le aziende rimandano, tanto più alto è il rischio di ritardo. Non garantiamo che tutti coloro che avvieranno tardi il processo di registrazione otterranno un LEI in tempo per l’entrata in vigore di MiFID II / MiFIR. Le aziende devono tenere presente che il mancato ottenimento tempestivo di un LEI impedirà loro di effettuare negoziazioni dal 3 gennaio 2018.

Per snellire ulteriormente l’emissione dei LEI, la GLEIF ha introdotto il concetto di ‘Agente per la registrazione’.

Ruolo dell’Agente per la registrazione

L’Agente per la registrazione riveste nel Sistema globale LEI un ruolo direttamente collegato all’organizzazione emittente di codici LEI.

Le organizzazioni emittenti di LEI (chiamate anche ‘Local Operating Units’) forniscono servizi di registrazione, rinnovo e di altro tipo, e fungono da interfaccia principale per le persone giuridiche che desiderano richiedere un LEI. Una persona giuridica è libera di utilizzare un emittente di codici LEI che si trova in uno Stato diverso da quello in cui ha sede. Può infatti utilizzare i servizi di registrazione di qualsiasi Local Operating Unit accreditata e qualificata per validare le registrazioni di LEI all’interno della sua giurisdizione. Il Sistema globale LEI è stato creato per favorire la concorrenza tra emittenti di LEI a vantaggio delle persone giuridiche che intendono ottenere un LEI.

Un Agente per la registrazione funge da fornitore di servizi terzo che assiste l'organizzazione emittente di LEI nell'adempimento dei suoi obblighi nel Sistema globale LEI.

Gli obblighi di un’organizzazione emittente di LEI sono specificati nell’Accordo sul livello di servizio ovvero nell’Allegato 6 all’Accordo quadro (v. i ‘link correlati’ sotto). L’Accordo quadro definisce le condizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra la GLEIF e le organizzazioni emittenti di LEI.

Seguono alcuni possibili compiti assolti da un Agente per la registrazione:

  • Pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni che consentono a una persona giuridica di richiedere un codice LEI presso un’organizzazione emittente di codici LEI.
  • Gestione delle comunicazioni con la persona giuridica.
  • Elaborazione o ricezione di un pagamento sicuro per l’emissione o il rinnovo di un codice LEI.
  • Raccolta e trasmissione all’organizzazione emittente di codici LEI delle informazioni necessarie per verificare l’esistenza dell’organismo che ha richiesto il codice LEI.

Gli Agenti per la registrazione non saranno responsabili dell’emissione dei LEI né avranno accesso editoriale ai rispettivi dati. Sarà sempre l'organizzazione emittente di codici LEI a rimanere completamente responsabile verso la GLEIF dell’adempimento dei propri obblighi.

Maggiori informazioni sugli Agenti per la registrazione possono essere ottenute inviando un’e-mail a RegistrationAgent@gleif.org.

Tutti pronti per MiFID II / MiFIR: ottenete subito un LEI

Con un post sul blog GLEIF pubblicato nell’aprile 2016 (v. i ‘link correlati’ sotto), avevamo già sottolineato che le società di investimento devono agire tempestivamente per garantire il rispetto degli obblighi di segnalazione regolamentari in merito al LEI previsti da MiFID II / MiFIR.

Citando un articolo di Chris Johnson pubblicato su DerivSource il 18 febbraio 2016, abbiamo ricordato come l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) abbia raccomandato di “subordinare l’accesso alle negoziazioni all’ottenimento di un codice LEI: ‘Nessun codice LEI, nessuna negoziazione’. La direttiva MiFID II e il regolamento MiFIR prevedono il rilascio di LEI per ogni parte coinvolta in un investimento. Sono inclusi entità esecutive, entità richiedenti, acquirenti, venditori, società preposte alla trasmissione degli ordini per conto dell’acquirente e del venditore.”

“Gli emittenti dovranno fornire i rispettivi codici LEI alle sedi di negoziazione e vi sono inoltre degli obblighi di conservazione anche per l’entità che ha inviato l’ordine, il cliente e qualsiasi intermediario non esecutivo. Questo significa che le società di investimento e le sedi di negoziazione devono ottenere i codici LEI da molteplici parti per ogni operazione, memorizzarli nel loro sistema di segnalazione e disporre delle necessarie procedure di conservazione”.

Chris Johnson sottolinea inoltre che “per essere idoneo ai fini della segnalazione, è necessario disporre di un codice LEI ‘attivo’. Per restare ‘attivo’, il codice LEI deve essere rinnovato annualmente dal rispettivo titolare, così come avviene per il bollo delle automobili”.

“Il principio ‘Nessun codice LEI, nessuna negoziazione’ introdotto dalla direttiva MiFID induce le aziende a conformarsi, il prima possibile, agli obblighi in termini di dati, poiché le informazioni richieste potrebbero non essere ancora disponibili. Tra gli interventi che, a rigor di logica, tutte le società di investimento potrebbero adottare immediatamente, vi sono la verifica dei dati attualmente disponibili, per i campi richiesti, ad esempio le informazioni che si riferiscono agli attivi detenuti, alle controparti e ai clienti esistenti, nonché il rilevamento di eventuali lacune negli stessi. Supporre che altri soggetti adottino le misure necessarie per risolvere le carenze normative in termini di dati del mercato rappresenterebbe una strategia ad alto rischio. Per comprendere appieno l’entità del problema, assicurarsi che le loro esigenze abbiano la priorità, nonché per chiudere e risolvere con largo anticipo le lacune di dati per conformarsi agli obblighi di segnalazione, le società possono soltanto condurre adesso delle verifiche sulla disponibilità dei dati e rivolgersi ai propri fornitori e controparti.”

La GLEIF invita le aziende interessate a procurarsi immediatamente un LEI. Le organizzazioni emittenti di LEI sono pronte ad aiutare le persone giuridiche a ottenere un LEI e a collaborare con le aziende interessate a diventare Agenti per la registrazione.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha pubblicato un nuovo documento Domande e risposte sull’applicazione pratica di MiFID II e MiFIR

Il 20 dicembre 2016 l’ESMA ha pubblicato l’ultima versione del suo documento Domande e risposte (Q&A) sulla segnalazione dei dati MiFIR (v. i ‘link correlati’ sotto). Come indicato dall’ESMA, lo scopo del documento è promuovere approcci e pratiche di supervisione comuni nell’applicazione di MiFID II e MiFIR in rapporto a temi inerenti la segnalazione dei dati regolatori. Fornisce risposte a domande poste dal pubblico, dagli operatori di mercato e dalle autorità competenti circa l’applicazione pratica di MiFID II e MiFIR in merito a:

  • Il LEI dell’emittente.
  • Data e ora di richiesta di ammissione e ammissione.

Con queste Domande e risposte, l’ESMA sottolinea che lo strumento degli Agenti per la registrazione della GLEIF “consentirà alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici di assistere l’emittente che fa richiesta di LEI ad accedere alla rete di organizzazioni emittenti di LEI.”

Non c’è tempo da perdere.

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Informazioni sull’autore:

Stephan Wolf è Amministratore delegato della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Nel 2023 è stato eletto membro del Comitato tedesco della Camera di commercio internazionale (ICC). Nel 2021, è stato nominato membro di un nuovo Consiglio consultivo di settore (IAB) a sostegno dell'iniziativa sugli standard digitali (DSI) intrapresa a livello globale dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC). In tale veste, è co-presidente del flusso di lavoro su “Trusted Technology Environment”. Tra gennaio 2017 e giugno 2020, Stephan Wolf è stato co-organizzatore del nuovo Gruppo di consulenza tecnica FinTech del Comitato tecnico 68 dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO TC 68 FinTech TAG). A gennaio 2017 Wolf è stato nominato come uno dei “Top 100 Leaders in Identity” di One World Identity. Ha maturato una solida esperienza nella definizione di operazioni sui dati e strategie globali di implementazione. Nel corso della sua carriera, ha diretto strategie chiave per lo sviluppo di prodotti e attività. Stephan Wolf è stato cofondatore di IS Innovative Software GmbH, società costituita nel 1989, per la quale inizialmente ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato. In seguito, è stato nominato portavoce del consiglio esecutivo di IS Teledata AG, società che è succeduta alla precedente. Dopo l’acquisizione da parte di Interactive Data Corporation, ha rivestito la carica di CTO. Ha conseguito una laurea in Amministrazione d’impresa presso l’Università J. W. Goethe, Francoforte sul Meno.


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Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Requisiti della politica, Standard, Regolamentazione, Conformità, MiFID II / MiFIR